Art. 7.

      1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: «non vedenti» sono sostituite dalle seguenti: «minorati della vista».
      2. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: «i centralinisti non vedenti» sono sostituite dalle seguenti: «i centralinisti telefonici e gli operatori della comunicazione minorati della vista». Al medesimo comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Rimangono, comunque, ferme le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Durante il periodo di due anni previsto dal presente comma, i predetti centralinisti telefonici ed operatori della comunicazione minorati della vista hanno la facoltà di iscriversi nella graduatoria unica provinciale di cui all'articolo 4, comma 2».
      3. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge 29 marzo 1985, n. 113, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

      «2-bis. I datori di lavoro pubblici e privati agevolano la partecipazione degli operatori della comunicazione minorati della vista a specifici corsi di aggiornamento professionale attraverso la concessione di un corrispondente numero di ore di permesso retribuito».